{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-121_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17310&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98ad10dc037ff665d196f0b3337775d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:06", "Checksum": "ec74cc017b5a4c2288a8143245c19ddc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3a) L'art. 124 LAC prescrive che \"non si possono erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce (art. 330 CCT)\". Tale norma fa stato nella misura in cui il diritto pubblico, in particolare i piani regolatori e le disposizioni di polizia edilizia o sanitaria contenute in regolamenti locali, non stabiliscono altrimenti (art. 102 e 168 LAC). L'art. 63bis LE previgente ribadiva che \"con l'entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili\". Identica disciplina figura oggi all'art. 51 LE, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. La priorità dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori sull'art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto pubblico e il diritto civile prevedano, per la costruzione di una stessa fabbrica, distanze diverse; essa consente inoltre di adottare soluzioni specifiche, studiate di caso in caso, soprattutto per il risanamento e il restauro dei vecchi nuclei (messaggio governativo del 17 dicembre 1974 concernente la modifica della legge edilizia, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787). La progressiva sostituzione dell'art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta tuttavia, per ciò soltanto, la decadenza della giurisdizione civile, ovvero l'impossibilità di promuovere un'azione fondata sulla tutela della proprietà o del possesso (sentenza I CCA 12 ottobre 1993 in re S. / D.; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 55 segg. agli art. 685/686). Le prescrizioni sulle distanze, sia che si tratti di distanze da un edificio dal confine, sia di distanze tra due edifici situati su fondi contigui, sono considerate come restrizioni legali della proprietà giusta l'art. 680 cpv. 1 CC. In genere, alle distanze dai confini viene attribuito carattere privato, mentre a quelle tra singoli edifici carattere pubblico (DTF II Corte civile 29 marzo 1988 e 4 maggio 1981 consid. 1 M. e M. SA inedite; Meier-Hayoz, op. cit., n. 88 agli art. 685/686).\nLa giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due giurisdizioni parallele: l'una civile e l'altra amministrativa (sentenza I CCA citata sopra; Rep. 1987 pag. 171 consid. 3; 157 consid. 2). Un'autorità competente a statuire su una lite può decidere in maniera autonoma tutte le pregiudiziali soggette - di per sé - alla competenza di altre autorità, sempre che ciò non sia vietato da norme specifiche o che la questione formante oggetto della pregiudiziale non sia già pendente davanti all'autorità ordinaria, munita della cognizione di merito (Rep. 1989 pag. 121; Meier-Hayoz, op. cit., n. 144 all'art. 685/686). Il giudice civile chiamato a statuire su una pretesa violazione delle distanze legali può quindi esaminare in via pregiudiziale le norme edilizie comunali, anche se di diritto pubblico.\nb) Nel caso in esame è controverso sapere se al litigio sono applicabili le norme del piano particolareggiato del centro cittadino di ______ oppure l'art. 124 LAC. Come si è ricordato sopra, dal momento in cui i convenuti hanno presentato la domanda di costruzione (ossia dal 2 maggio 1983) a quello in cui si è pronunciato il Pretore (ossia il 20 dicembre 1993) si sono susseguite nel tempo svariate modifiche legislative. Il Pretore ha stabilito che era applicabile l'art. 124 LAC, giacché al momento dell'introduzione della domanda di costruzione il PR nel Comune di ______ non era ancora in vigore (consid. 4). Secondo la dottrina più accreditata in caso di ristrutturazione sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della decisione (Meier-Hayoz, op. cit. n. 149 agli art. 685/686) e non quelle vigenti al momento dell'introduzione della petizione ovvero, nel caso in esame, del rilascio del permesso di costruzione. Su questo punto la decisione del Pretore non può quindi essere condivisa. All'epoca in cui egli si è pronunciato era entrato in vigore da qualche giorno (15 dicembre 1993) il piano particolareggiato della zona del centro cittadino (PPZCC) e le relative norme di attuazione del piano erano quindi applicabili alla controversia.\nc) Secondo l'art. 87 CPC il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei cantoni confederati e i trattati con l'estero. Nella misura in cui non eccede i limiti della domanda, la motivazione della sentenza può anche non coincidere con gli argomenti delle parti nel senso che il giudice non è legato ai motivi giuridici addotti, ma applica d'ufficio il diritto (Cocchi-Trezzini, Codice di procedura Civile annotato, Nri. 4 e 3 all'art. 87). Il fatto che le parti non si siano determinate sulle nuove norme di attuazione del PR prima che il Pretore rendesse la sua decisione non ha rilevanza, stante che in sede di appello nulla impedisce alle parti di modificare le argomentazioni di diritto svolte davanti al primo giudice. Le norme di diritto invocate non contribuiscono a identificare l'azione e non vincolano il giudice, che può pronunciarsi sulle domande anche fondandosi su norme giuridiche non invocate o ritenute inapplicabili dalle parti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 95). Stando così le cose, le nuove argomentazioni giuridiche avanzate dagli appellanti in sede di appello e sulle quali hanno avuto modo di esprimersi anche gli appellati con le osservazioni (art. 314 CPC), sono ricevibili."}