{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-121_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17310&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f98ad10dc037ff665d196f0b3337775d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:06", "Checksum": "ec74cc017b5a4c2288a8143245c19ddc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.1996 11.1995.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n18 luglio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ __________. (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 16 agosto 1985 da\n|\n|\n__________, già in __________ e per essa, deceduta, la Comunione ereditaria composta di __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l'appello 20 gennaio 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza 20 dicembre 1993 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. In data 2 maggio 1983 __________ e __________ __________ hanno inoltrato al Municipio di ______ una domanda intesa al conseguimento di un permesso di costruzione (licenza edilizia e autorizzazione cantonale a costruire) per la demolizione e la relativa ricostruzione di un edificio abitativo e commerciale sulle particelle n. __________, __________, __________ e __________RFD di quel Comune, di loro proprietà. La domanda è stata avversata, fra gli altri, da __________ Bernasconi, proprietaria dell'adiacente particella n. __________RFD di ______, sulla quale sorge un edificio addossato a quello di proprietà __________. Con decisione 1° febbraio 1984 il Municipio di ______ ha respinto tutte le opposizioni e ha rilasciato la licenza edilizia ad __________ e __________ __________, con l'avvertenza che le contestazioni di natura civile andavano proposte davanti al Pretore (doc. E); l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha accordato agli istanti l'autorizzazione cantonale a costruire con decisione 24 gennaio 1984 (doc. D). A quell'epoca i fondi oggetto della domanda edilizia erano compresi in una zona di pianificazione ai sensi degli art. 27 LPT e 16 DEPT (nel frattempo abrogato). Il permesso di costruzione non è stato impugnato ed è cresciuto in giudicato. Nel corso del 1985 il Municipio di ______ ha approvato, su notifica, due varianti dei progetti già approvati, che non hanno tuttavia modificato in maniera rilevante il progettato intervento (doc. 2 e 3).\nB. Con petizione 16 agosto 1985 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud di far ordine a __________ e __________ __________ di demolire una parte dell'edificio ampliato e sopraelevato sulle part. n. ____________________, __________e __________RFD di ______ in violazione delle distanze previste dall'art. 124 LAC. A detta dell’attrice il progettato intervento edilizio avrebbe tolto aria e luce nei singoli appartamenti dello stabile che sorge sulla sua particella n. __________ RFD, specie in corrispondenza dei due cavedi posti lungo la facciata dell'edificio adiacente a quello __________. __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione con la risposta dell’11 dicembre 1985. Essi hanno addotto che l’attrice non aveva sollevato obiezione alcuna al progetto definitivo e che l'art. 124 LAC non era più applicabile, l'attività edilizia sui fondi litigiosi essendo disciplinata dagli art. 27 LPT e 16 DEPT. Da ultimo i convenuti hanno fatto valere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il manufatto edificato sulle particelle n. __________ __________, __________e __________ RFD di ______ era rispettoso delle distanze fissate dall'art. 124 LAC verso la particella n. __________RFD. In via __________ i convenuti hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di un’indennità, poiché il muro perimetrale dell'edificio di sua proprietà sarebbe stato realizzato entro i confini delle particelle n. __________, __________, __________e __________ RFD di ______. Con la replica e la risposta riconvenzionale 29 gennaio 1986 l'attrice ha esteso la sua domanda chiedendo la chiusura di tutte le finestre che sono state formate nello stabile in via di edificazione. Nel contempo essa si è opposta alla domanda riconvenzionale. Nella duplica 20 marzo 1986 i convenuti hanno ribadito la risposta e riconvenzionale. Ultimata l’istruttoria chiesta dalle parti all’udienza preliminare del 2 giugno 1986, le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi, rinunciando a comparire al dibattimento finale. La parte attrice ha confermato nelle conclusioni 13 settembre 1990 le domande di petizione e di replica, precisando che i convenuti dovevano abbassare uniformemente il tetto dell’edificio contestato di 2 m e chiudere tutte le aperture praticate in violazione delle distanze legali. Dal canto loro i convenuti hanno ribadito nelle conclusioni 10 settembre 1990 la risposta con riconvenzionale e la duplica, postulando la reiezione della petizione e la condanna dell’attrice al versamento di un’equa indennità, di importo imprecisato.\nC. Ad __________ __________, deceduta il 12 aprile 1990, sono subentrati in causa i nipoti __________, __________ e __________ __________ (doc. N)."}