Nel caso concreto la sentenza del Pretore viene confermata quasi integralmente, salvo la clausola relativa all’indicizzazione del contributo alimentare, in misura assai limitata per l’impatto concreto sui versamenti. Non si giustifica pertanto di modificare la ripartizione degli oneri processuali di prima sede. In appello, invece, il modestissimo buon esito dell’appello principale, per di più su un punto secondario, ha come conseguenza che la convenuta sopporterà i 9/10 degli oneri del suo appello e rifonderà all’appellante adesivo un’adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata alle prevedibili spese sopportate dall’attore, che si è difeso personalmente in questa sede.