Per quel che concerne infine l’indicizzazione del contributo dovuto alla moglie, si deve rilevare che l’incarto pretorile del 1991 cui si riferisce l’appellante adesivo, non forma parte dell’incarto di divorzio, né è stato richiamato, motivo per cui non può essere tenuto in considerazione in questo ambito. 6) Le spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la sentenza del Pretore viene confermata quasi integralmente, salvo la clausola relativa all’indicizzazione del contributo alimentare, in misura assai limitata per l’impatto concreto sui versamenti.