L’appello adesivo deve pertanto essere respinto sia sulla domanda principale che sulla subordinata. Come si è visto in precedenza, infatti, prima del compimento dei sedici anni di età del figlio minore, non era ragionevolmente esigibile dalla moglie un’attività a tempo pieno, in considerazione del buon reddito del marito e dell’età dei figli. Per quel che concerne infine l’indicizzazione del contributo dovuto alla moglie, si deve rilevare che l’incarto pretorile del 1991 cui si riferisce l’appellante adesivo, non forma parte dell’incarto di divorzio, né è stato richiamato, motivo per cui non può essere tenuto in considerazione in questo ambito. 6)