Per quel che concerne poi le censure relative al mancato impiego a tempo pieno della moglie, vi è da ricordare, come peraltro già noto all’appellante adesivo (cfr. sentenza 10 agosto 1987 di questa Camera fra i coniugi), che la moglie cui sono affidati figli minori è tenuta a lavorare in costanza di matrimonio solo nella misura in cui il fabbisogno familiare lo richieda. Ciò che non si è verificato in concreto, visto il buon reddito del marito, se non per un periodo limitato, per di più a causa di una scelta unilaterale del debitore alimentare, che non può essere imposta a moglie e figli.