Le uniche concrete violazioni degli obblighi coniugali riscontrabili dalle istruttorie, come si è visto in precedenza, sono quelle imputabili al marito, ossia le ripetute infedeltà che egli stesso ammette a partire dal maggio 1986. Non si può considerare che la moglie abbia commesso una violazione degli obblighi coniugali e sia responsabile della disunione per avere essa consultato una cartomante, come risulta dalla deposizione di __________ __________ (verbale 5 novembre 1994). L’episodio illustra semmai la credulità dell’interessata, ma non consente di dimostrare che abbia avuto un qualsivoglia effetto sulle relazioni coniugali, tanto più che avvenne -sembra- in un momento di crisi.