3a) si è comunque consumata in epoca anteriore all’istruttoria della causa di separazione, non resta che constatare l’innocenza della moglie, così come deciso dal primo giudice . I diffusi rimproveri del marito alla moglie per le affermazioni di costei sulle presunte amanti e sulle rivelazioni di una cartomante, oltre che sull’aggressiva condotta processuale, si rivelano quindi inutili a sorreggere la sua tesi. Le uniche concrete violazioni degli obblighi coniugali riscontrabili dalle istruttorie, come si è visto in precedenza, sono quelle imputabili al marito, ossia le ripetute infedeltà che egli stesso ammette a partire dal maggio 1986.