Tutta l’argomentazione dell’appellante adesivo sulla condotta della moglie nelle procedure giudiziarie evocate, a suo giudizio abusiva e calunniosa nei suoi confronti, poggia unicamente sulle sue stesse affermazioni, sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, ed è pertanto vana. Se poi si considera che la disunione tra i coniugi, come esposto sopra (consid. 3a) si è comunque consumata in epoca anteriore all’istruttoria della causa di separazione, non resta che constatare l’innocenza della moglie, così come deciso dal primo giudice .