A detta dell’appellante adesivo la moglie sarebbe invece corresponsabile della disunione e non essendo coniuge innocente non avrebbe diritto ad alcuna indennità. Dagli atti, sia della causa di separazione che di quella di divorzio, non è tuttavia emerso alcun elemento atto a suffragare l’esistenza di una colpa concorrente della moglie. Tutta l’argomentazione dell’appellante adesivo sulla condotta della moglie nelle procedure giudiziarie evocate, a suo giudizio abusiva e calunniosa nei suoi confronti, poggia unicamente sulle sue stesse affermazioni, sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, ed è pertanto vana.