Sull’appello adesivo 5. L’attore sostiene, nel suo appello adesivo, che la moglie è essa pure colpevole della disunione e chiede pertanto la soppressione del contributo alimentare con effetto dal 1° luglio 1994, subordinatamente che il contributo alimentare sia stabilito in fr. 210.– e sia limitato al 31 dicembre 1994. a) Il Pretore ha accordato alla moglie, da lui ritenuta coniuge innocente, un’indennità ai sensi dell’art. 151 CC, limitata nel tempo. A detta dell’appellante adesivo la moglie sarebbe invece corresponsabile della disunione e non essendo coniuge innocente non avrebbe diritto ad alcuna indennità.