La censura è fondata e merita tutela. Nella sentenza 6 novembre 1989, infatti, l’indice di base adottato dal Pretore per il futuro calcolo dell’adeguamento del contributo alimentare era quello di settembre 1989, pari a 115,8. Nell’impugnata sentenza, verosimilmente per una svista, è stato invece adottato l’indice di novembre 1989, pari a 117,6, senza che sia stata addotta una qualsiasi motivazione per tale modifica. Si giustifica quindi di evitare interruzioni e di adeguare il contributo alimentare sulla base dell’indice di settembre 1989, pari a 115,8. Su questo punto, invero di modesta importanza, l’appello principale deve essere accolto. II. Sull’appello adesivo 5.