La limitazione dell’indennità concessa sulla base dell’art. 151 CC al 30 aprile 1996 è quindi conforme a dottrina e giurisprudenza e deve essere confermata. Su questo punto l’appello, come si è visto ai limiti della ricevibilità, deve pertanto essere respinto. b) Non vi è alcuna contestazione sull’ammontare dei contributi alimentari per i figli, che appaiono conformi alla situazione economica dei genitori e alle necessità della prole. Per quel che concerne invece l’indicizzazione dei contributi, l’appellante principale chiede che questa sia stabilita sulla stessa base di quanto indicato nella sentenza di separazione. La censura è fondata e merita tutela.