L’appellante sostiene di aver raggiunto la massima capacità lavorativa possibile, ma essa non ha indicato alcun dato concreto e l’esperienza normale della vita insegna che il reddito di un’attività a tempo pieno è ben superiore a quello di un’attività a tempo parziale combinata con un’attività accessoria. La limitazione dell’indennità concessa sulla base dell’art. 151 CC al 30 aprile 1996 è quindi conforme a dottrina e giurisprudenza e deve essere confermata.