Essa non ha tuttavia fatto fronte all’onere della prova che le incombeva, e a parte l’aumento degli oneri di base e di locazione, non ha addotto né dimostrato di non potere lavorare a tempo pieno dopo il compimento dei 16 anni di età del figlio minore. Come correttamente esposto dal Pretore, da una donna non ancora quarantenne e in buona salute, già inserita da anni nel mondo del lavoro – anche se a tempo parziale – si può ragionevolmente pretendere un’attività a tempo pieno dopo il compimento del sedicesimo anno di età dell’ultimo figlio (DTF 115 II 6, 427).