Il primo giudice ha limitato al 30 aprile 1996 l’obbligo alimentare dell’attore, ritenendo che la convenuta, all’epoca del divorzio non ancora quarantenne e che aveva iniziato un’attività a tempo parziale, avrebbe potuto reintegrarsi nel mondo del lavoro non appena l’ultimo figlio avesse compiuto 16 anni. L’appellante principale sostiene invece che il contributo alimentare tiene già conto della sua attività lavorativa massima, comprendendo oltre al lavoro a tempo parziale anche quello accessorio come portinaia di uno stabile e che il leggero incremento di reddito possibile con un aumento dell’orario sarebbe comunque compensato dall’aumento del minimo di base esecutivo e del canone di