mensili accordato dal Pretore ai sensi dell’art. 151 CC non sia limitato nel tempo e sia dovuto anche dopo il 30 aprile 1996 e che il contributo per i figli di fr. 500.– sia adeguato al rincaro prendendo come indice base quello di settembre 1989, ossia 115,8. Il primo giudice ha limitato al 30 aprile 1996 l’obbligo alimentare dell’attore, ritenendo che la convenuta, all’epoca del divorzio non ancora quarantenne e che aveva iniziato un’attività a tempo parziale, avrebbe potuto reintegrarsi nel mondo del lavoro non appena l’ultimo figlio avesse compiuto 16 anni.