c) Viste le emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza sopra citata, la domanda di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore non può infatti essere considerato coniuge esclusivamente responsabile della disunione e pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CC è destituita di buon diritto. 4. In via subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede che il contributo alimentare di fr. 1’210.– mensili accordato dal Pretore ai sensi dell’art. 151 CC non sia limitato nel tempo e sia dovuto anche dopo il 30 aprile 1996 e che il contributo per i figli di fr.