Come si è visto in precedenza, però, la rottura del vincolo coniugale era già consumata da anni e seppur criticabile dal profilo della responsabilità morale verso la famiglia, la scelta professionale dell’appellato non può giustificare il rifiuto del divorzio. Per quel che concerne poi i dissidi relativi ai rapporti fra padre e figlio, sfociati in segnalazioni alla Delegazione tutoria e all’Ufficio giuridico della circolazione e rimaste senza esito, gli stessi vanno ricondotti all’intolleranza reciproca dei coniugi, alimentata verosimilmente anche dalle difficoltà finanziarie legate al mancato versamento dei contributi alimentari da parte del marito e padre.