1a), la conclusione cui è giunto il primo giudice merita conferma. Già il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva constatato, nella sentenza di separazione del novembre 1989 (consid. 8 sentenza 6 novembre 1989; doc. B), che l’unione coniugale delle parti era profondamente turbata tanto che la moglie stessa riteneva insostenibile la convivenza, pur opponendosi alla domanda di divorzio del marito. Da allora nulla è cambiato, anzi i rapporti tra i coniugi si sono inaspriti ulteriormente a causa di problemi finanziari e delle difficoltà insorte nei rapporti tra padre e figli, di cui si dirà in seguito trattando l’appello adesivo.