b) In conclusione, quindi, se è accertata l’infedeltà del marito durante il matrimonio, non risulta che tale violazione dei doveri coniugali sia stata la causa esclusiva della disunione, come già a suo tempo constatato dal giudice della separazione. Gli indizi evocati dall’appellante principale a sostegno della sua tesi sono invero troppo labili per giungere a siffatta conclusione con tranquillizzante certezza. Nel dubbio e in assenza di prove certe, che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame spettava all’appellante principale portare (DTF 111 II 110 consid. 1a), la conclusione cui è giunto il primo giudice merita conferma.