Le parti non contestano invece che vi siano stati tre tentativi di riconciliazione durante la causa di separazione, tutti senza esito, nel periodo compreso tra l’ottobre 1985 e l’inizio del 1986. Dall’attento esame di tutte le risultanze istruttorie è indiscusso che l’attore ha violato l’obbligo di fedeltà coniugale, anche volendo ammettere la tesi più favorevole all’appellante, al più presto a partire dal maggio 1986, ossia successivamente al fallimento dei ripetuti e vani tentativi di ripresa della vita comune. Non è quindi stato provato, né durante la causa di separazione né in quella di divorzio, che la separazione di fatto fra i coniugi sia stata causata dall’adulterio del marito.