L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità della disunione deve essere imputata solo all'attore, che già nell’estate 1985, prima della separazione di fatto dei coniugi, aveva commesso adulterio. Essa chiede pertanto in via principale la reiezione della petizione e la conferma della sentenza di separazione. a) Al momento della pronuncia della separazione il Pretore aveva negato al marito il divorzio ritenendolo coniuge preponderantemente colpevole a motivo delle sue ripetute infedeltà in costanza di matrimonio.