Una relazione adulterina, anche se di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste nonostante la separazione (DTF 114 II 116). 3. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che la rottura del vincolo matrimoniale era dovuta anche a fattori oggettivi e che la grave violazione dei doveri coniugali a opera del marito non denota una colpa esclusiva. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità della disunione deve essere imputata solo all'attore, che già nell’estate 1985, prima della separazione di fatto dei coniugi, aveva commesso adulterio.