1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L'azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).