La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico del marito in ragione di 1/3 e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria ma tenuta a rifondere all’attore un’indennità di fr. 2’000.– per ripetibili. D. __________ con ricorso (recte: appello) del 26 agosto 1994 propone che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di confermare la sentenza di separazione del 6 novembre 1989. In via subordinata essa postula in caso di pronuncia del divorzio un contributo alimentare complessivo mensile di fr. 2’500.–, di cui fr. 500.– oltre l’assegno familiare per ogni figlio e fr.