– per la moglie, da adeguare all’indice del costo della vita e infine ha pronunciato la separazione dei beni. La domanda riconvenzionale del marito, ritenuto coniuge preponderantemente colpevole della disunione, è stata invece respinta; la tassa di giustizia di fr. 1’800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice un’indennità di fr. 3’500.– per ripetibili. B. __________ ha introdotto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna un’azione di divorzio con petizione 2 febbraio 1993.