Un tentativo di ripresa della vita in comune, avvenuto nel gennaio 1986 nelle more della procedura, non ha avuto esito e i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande a giudizio. Statuendo il 6 novembre 1989, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha assegnato i figli __________ e __________ alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.– più assegni familiari per ogni figlio e di fr. 1’210.– per la moglie, da adeguare all’indice del costo della vita e infine ha pronunciato la separazione dei beni.