{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4711549&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:28:55", "Checksum": "fb72c2652bba31e1e9b74bdfa0509867", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6) Le spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la sentenza del Pretore viene confermata quasi integralmente, salvo la clausola relativa all’indicizzazione del contributo alimentare, in misura assai limitata per l’impatto concreto sui versamenti. Non si giustifica pertanto di modificare la ripartizione degli oneri processuali di prima sede. In appello, invece, il modestissimo buon esito dell’appello principale, per di più su un punto secondario, ha come conseguenza che la convenuta sopporterà i 9/10 degli oneri del suo appello e rifonderà all’appellante adesivo un’adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata alle prevedibili spese sopportate dall’attore, che si è difeso personalmente in questa sede. Gli oneri dell’appello adesivo rimangono integralmente a carico dell’attore, con l’obbligo di versare alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello.\nPer questi motivi,\nrichiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\nI. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n6. I contributi alimentari di cui ai dispositivi n. 4 e 5 sono vincolati all’indice nazionale dei prezzi al consumo e verranno adeguati all’inizio di ogni anno, ritenuto quale indice base quello di settembre 1989 di punti 115.8\nII. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 650.–\nsono a carico per 9/10 di __________ __________ e per 1/10 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________, a titolo di ripetibili ridotte di appello, l’importo di fr. 200.–.\nIII. L’appello adesivo è respinto.\nIV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 400.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 450.–\nsono a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ l’importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.\nV. Intimazione a :\n– lic. iur. __________, __________\n– __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}