{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:58", "Checksum": "1790e402c88d2f723322a00e8c90ace0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L’appellante adesivo rimprovera ancora alla moglie la pessima educazione che costei avrebbe impartito ai figli, spinti così a rifiutare il padre. A prescindere dal fatto che le varie segnalazioni del padre alla Delegazione tutoria e all’Ufficio giuridico della circolazione non hanno comunque avuto alcun esito, non essendo risultato nulla di concreto a carico della madre, l’eventuale comportamento intollerante di costei non può raffigurare una colpa nella disunione, i rapporti coniugali essendo falliti ben prima di quelli tra padre e figli. Del resto la stessa lettera dell’ispettore __________, allegata all’appello adesivo come doc. B, dimostra che le argomentazioni del marito sono pretestuose, poiché l’episodio dello spostamento di classe del figlio __________ nel 1986 era dovuto a una scelta di fondo delle autorità scolastiche, che evitavano di mettere i figli di un maestro nella sua classe, piuttosto che alla malizia della madre, che in concreto ha semplicemente segnalato al direttore la situazione dei figli, confrontati allo sfacelo della famiglia. Né può essere imputato alla convenuta di aver esercitato i propri diritti – e per inciso quelli dei figli – per avere avviato procedure esecutive in vista dell’incasso degli alimenti dovuti dal marito nel 1986 e nel 1988, quando questi si è messo in congedo non pagato nell’anno scolastico 1988/1989, senza alcun riguardo per le esigenze economiche della famiglia. L’appellante adesivo rileva che gli importi reclamati dalla moglie non corrispondevano al vero ma non nega neppure di essere stato in ritardo con i versamenti, avendo ammesso di aver liquidato le pendenze con somme inferiori a quelle reclamate. Altrettanto dicasi per il rimprovero mosso alla moglie di aver chiesto e ottenuto anticipi al Cantone in quel periodo, per supplire al contributo che non veniva pagato dal marito (cfr. documenti richiamati V, fascicolo verde richiamato dall’Ufficio anticipi e recuperi). La convenuta si è infatti limitata a tutelare la propria situazione economica e quella dei figli, di cui si è praticamente disinteressato il marito e padre in quel momento, partendo in congedo senza preoccuparsi di assicurare il mantenimento della famiglia. Per quel che concerne poi le censure relative al mancato impiego a tempo pieno della moglie, vi è da ricordare, come peraltro già noto all’appellante adesivo (cfr. sentenza 10 agosto 1987 di questa Camera fra i coniugi), che la moglie cui sono affidati figli minori è tenuta a lavorare in costanza di matrimonio solo nella misura in cui il fabbisogno familiare lo richieda. Ciò che non si è verificato in concreto, visto il buon reddito del marito, se non per un periodo limitato, per di più a causa di una scelta unilaterale del debitore alimentare, che non può essere imposta a moglie e figli. Temeraria è poi la critica rivolta alla convenuta di essersi rivolta a questa Camera nel 1987 per contestare un giudizio cautelare emanato dal Pretore durante la causa di separazione (inc. __________). Non può infatti assurgere a colpa il fatto di esercitare le possibilità di ricorso offerte dalla legge, tanto più che in concreto l’appello ebbe parziale buon esito, sia per la moglie che per il marito, appellante lui pure su uno dei dispositivi del decreto pretorile.\nc) Ai limiti della temerarietà sono pure i rimproveri alla moglie relativi all’episodio del tentativo di riconciliazione intrapreso dall’attore nel giugno 1993. L’episodio, di cui hanno riferito __________ __________, padre del marito, e __________ __________, amministratore dello stabile in cui abita la moglie, sarebbe buffo, se non fosse per gli effetti di forte tensione fra i coniugi che ha provocato. Come già esposto correttamente dal Pretore, non è serio sostenere che in quell’occasione il marito ha offerto alla moglie di riprendere la vita in comune, quando si pensi che l’appellante adesivo convive per sua ammissione con un’altra donna dal settembre 1987 e che egli ha formulato la proposta in modo a dir poco sbrigativo. Il teste __________, estraneo alla famiglia e quindi meno coinvolto emotivamente del padre dell’attore, ha dichiarato che il marito ha chiesto dall’atrio dello stabile alla moglie, ferma sul pianerottolo del primo piano, se volesse tornare con lui (“ti ta vörat torna con mi?”), ottenendone la risposta “ma se proprio tu sei partito da casa!” (“ma te se ti che te se nai via da cà!”), il tutto seguito da un’animata discussione (verbale 28 gennaio 1994, deposizione __________). Situazione teatrale, ma non certo seria proposta di riprendere la vita in comune.\nd) Riassumendo, non risulta dagli atti una qualsiasi colpa della moglie nella disunione, con la conseguenza che a giusta ragione il Pretore l’ha considerata coniuge innocente e le ha attribuito un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, vista la grave colpa del marito, adultero a più riprese in costanza di matrimonio. L’appello adesivo deve pertanto essere respinto sia sulla domanda principale che sulla subordinata. Come si è visto in precedenza, infatti, prima del compimento dei sedici anni di età del figlio minore, non era ragionevolmente esigibile dalla moglie un’attività a tempo pieno, in considerazione del buon reddito del marito e dell’età dei figli. Per quel che concerne infine l’indicizzazione del contributo dovuto alla moglie, si deve rilevare che l’incarto pretorile del 1991 cui si riferisce l’appellante adesivo, non forma parte dell’incarto di divorzio, né è stato richiamato, motivo per cui non può essere tenuto in considerazione in questo ambito."}