{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:58", "Checksum": "1790e402c88d2f723322a00e8c90ace0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Vi è da rilevare che l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sul problema della colpa nella disunione e che mancano agli atti i dati economici, le parti avendo scelto di fare riferimento a quelli menzionati nella sentenza di separazione del 6 novembre 1989. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband nn. 84 ad art. 151 CC). Spettava quindi all’appellante allegare e provare i fatti su cui essa fonda la propria pretesa di un contributo alimentare non limitato nel tempo. Essa non ha tuttavia fatto fronte all’onere della prova che le incombeva, e a parte l’aumento degli oneri di base e di locazione, non ha addotto né dimostrato di non potere lavorare a tempo pieno dopo il compimento dei 16 anni di età del figlio minore. Come correttamente esposto dal Pretore, da una donna non ancora quarantenne e in buona salute, già inserita da anni nel mondo del lavoro – anche se a tempo parziale – si può ragionevolmente pretendere un’attività a tempo pieno dopo il compimento del sedicesimo anno di età dell’ultimo figlio (DTF 115 II 6, 427). L’appellante sostiene di aver raggiunto la massima capacità lavorativa possibile, ma essa non ha indicato alcun dato concreto e l’esperienza normale della vita insegna che il reddito di un’attività a tempo pieno è ben superiore a quello di un’attività a tempo parziale combinata con un’attività accessoria. La limitazione dell’indennità concessa sulla base dell’art. 151 CC al 30 aprile 1996 è quindi conforme a dottrina e giurisprudenza e deve essere confermata. Su questo punto l’appello, come si è visto ai limiti della ricevibilità, deve pertanto essere respinto.\nb) Non vi è alcuna contestazione sull’ammontare dei contributi alimentari per i figli, che appaiono conformi alla situazione economica dei genitori e alle necessità della prole. Per quel che concerne invece l’indicizzazione dei contributi, l’appellante principale chiede che questa sia stabilita sulla stessa base di quanto indicato nella sentenza di separazione. La censura è fondata e merita tutela. Nella sentenza 6 novembre 1989, infatti, l’indice di base adottato dal Pretore per il futuro calcolo dell’adeguamento del contributo alimentare era quello di settembre 1989, pari a 115,8. Nell’impugnata sentenza, verosimilmente per una svista, è stato invece adottato l’indice di novembre 1989, pari a 117,6, senza che sia stata addotta una qualsiasi motivazione per tale modifica. Si giustifica quindi di evitare interruzioni e di adeguare il contributo alimentare sulla base dell’indice di settembre 1989, pari a 115,8. Su questo punto, invero di modesta importanza, l’appello principale deve essere accolto.\nII. Sull’appello adesivo\n5. L’attore sostiene, nel suo appello adesivo, che la moglie è essa pure colpevole della disunione e chiede pertanto la soppressione del contributo alimentare con effetto dal 1° luglio 1994, subordinatamente che il contributo alimentare sia stabilito in fr. 210.– e sia limitato al 31 dicembre 1994.\na) Il Pretore ha accordato alla moglie, da lui ritenuta coniuge innocente, un’indennità ai sensi dell’art. 151 CC, limitata nel tempo. A detta dell’appellante adesivo la moglie sarebbe invece corresponsabile della disunione e non essendo coniuge innocente non avrebbe diritto ad alcuna indennità. Dagli atti, sia della causa di separazione che di quella di divorzio, non è tuttavia emerso alcun elemento atto a suffragare l’esistenza di una colpa concorrente della moglie. Tutta l’argomentazione dell’appellante adesivo sulla condotta della moglie nelle procedure giudiziarie evocate, a suo giudizio abusiva e calunniosa nei suoi confronti, poggia unicamente sulle sue stesse affermazioni, sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, ed è pertanto vana. Se poi si considera che la disunione tra i coniugi, come esposto sopra (consid. 3a) si è comunque consumata in epoca anteriore all’istruttoria della causa di separazione, non resta che constatare l’innocenza della moglie, così come deciso dal primo giudice . I diffusi rimproveri del marito alla moglie per le affermazioni di costei sulle presunte amanti e sulle rivelazioni di una cartomante, oltre che sull’aggressiva condotta processuale, si rivelano quindi inutili a sorreggere la sua tesi. Le uniche concrete violazioni degli obblighi coniugali riscontrabili dalle istruttorie, come si è visto in precedenza, sono quelle imputabili al marito, ossia le ripetute infedeltà che egli stesso ammette a partire dal maggio 1986. Non si può considerare che la moglie abbia commesso una violazione degli obblighi coniugali e sia responsabile della disunione per avere essa consultato una cartomante, come risulta dalla deposizione di __________ __________ (verbale 5 novembre 1994). L’episodio illustra semmai la credulità dell’interessata, ma non consente di dimostrare che abbia avuto un qualsivoglia effetto sulle relazioni coniugali, tanto più che avvenne -sembra- in un momento di crisi. Quanto poi alle continue critiche della moglie al marito, il teste stesso ha precisato di averle constatate in un periodo in cui le difficoltà coniugali erano palesi."}