{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:58", "Checksum": "1790e402c88d2f723322a00e8c90ace0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSulla base di quest’ultima deposizione, in particolare sul concatenarsi di relazioni sentimentali indicate dalla teste, l’appellante principale sostiene nelle proprie conclusioni che il marito avrebbe lasciato la famiglia nell’estate 1985 a causa di un legame con __________ __________. Vi è da rilevare che quest’ultima, già sentita durante la causa di separazione e che la moglie a quell’epoca non aveva menzionato come amante del marito, è nel frattempo deceduta e non ha potuto esporre la sua versione dei fatti. La tesi dell’appellante principale non può comunque essere condivisa, poggiando come si è visto su estrapolazioni tratte dalle mere impressioni di una testimone, risalenti per di più a dieci anni prima. I diretti interessati hanno dal canto loro fornito due versioni contrapposte, la moglie avendo sostenuto che il marito le avrebbe confessato di avere un’amante nel luglio 1985 e il marito avendo ammesso una relazione solo dal febbraio 1987. Le parti non contestano invece che vi siano stati tre tentativi di riconciliazione durante la causa di separazione, tutti senza esito, nel periodo compreso tra l’ottobre 1985 e l’inizio del 1986. Dall’attento esame di tutte le risultanze istruttorie è indiscusso che l’attore ha violato l’obbligo di fedeltà coniugale, anche volendo ammettere la tesi più favorevole all’appellante, al più presto a partire dal maggio 1986, ossia successivamente al fallimento dei ripetuti e vani tentativi di ripresa della vita comune. Non è quindi stato provato, né durante la causa di separazione né in quella di divorzio, che la separazione di fatto fra i coniugi sia stata causata dall’adulterio del marito. __________ __________ ha riferito che le difficoltà coniugali sono insorte nel 1985 (deposizione 12 luglio 1989) e la circostanza che l’attore fosse nervoso e irritabile nel periodo precedente la sua partenza dal domicilio coniugale non può essere interpretata come prova di colpevolezza o dell’esistenza di un’altra donna, in assenza di altri indizi concreti in tal senso e viste le divergenti affermazioni dei coniugi.\nb) In conclusione, quindi, se è accertata l’infedeltà del marito durante il matrimonio, non risulta che tale violazione dei doveri coniugali sia stata la causa esclusiva della disunione, come già a suo tempo constatato dal giudice della separazione. Gli indizi evocati dall’appellante principale a sostegno della sua tesi sono invero troppo labili per giungere a siffatta conclusione con tranquillizzante certezza. Nel dubbio e in assenza di prove certe, che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame spettava all’appellante principale portare (DTF 111 II 110 consid. 1a), la conclusione cui è giunto il primo giudice merita conferma. Già il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva constatato, nella sentenza di separazione del novembre 1989 (consid. 8 sentenza 6 novembre 1989; doc. B), che l’unione coniugale delle parti era profondamente turbata tanto che la moglie stessa riteneva insostenibile la convivenza, pur opponendosi alla domanda di divorzio del marito. Da allora nulla è cambiato, anzi i rapporti tra i coniugi si sono inaspriti ulteriormente a causa di problemi finanziari e delle difficoltà insorte nei rapporti tra padre e figli, di cui si dirà in seguito trattando l’appello adesivo. I problemi finanziari sono invero scaturiti dalla decisione dell’attore di prendere un congedo non pagato di un anno per motivi di formazione senza preoccuparsi delle conseguenze per moglie e figli, che hanno dovuto rivolgersi all’ente pubblico per ottenere mezzi di sussistenza. Come si è visto in precedenza, però, la rottura del vincolo coniugale era già consumata da anni e seppur criticabile dal profilo della responsabilità morale verso la famiglia, la scelta professionale dell’appellato non può giustificare il rifiuto del divorzio. Per quel che concerne poi i dissidi relativi ai rapporti fra padre e figlio, sfociati in segnalazioni alla Delegazione tutoria e all’Ufficio giuridico della circolazione e rimaste senza esito, gli stessi vanno ricondotti all’intolleranza reciproca dei coniugi, alimentata verosimilmente anche dalle difficoltà finanziarie legate al mancato versamento dei contributi alimentari da parte del marito e padre.\nc) Viste le emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza sopra citata, la domanda di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore non può infatti essere considerato coniuge esclusivamente responsabile della disunione e pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CC è destituita di buon diritto.\n4. In via subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede che il contributo alimentare di fr. 1’210.– mensili accordato dal Pretore ai sensi dell’art. 151 CC non sia limitato nel tempo e sia dovuto anche dopo il 30 aprile 1996 e che il contributo per i figli di fr. 500.– sia adeguato al rincaro prendendo come indice base quello di settembre 1989, ossia 115,8.\nIl primo giudice ha limitato al 30 aprile 1996 l’obbligo alimentare dell’attore, ritenendo che la convenuta, all’epoca del divorzio non ancora quarantenne e che aveva iniziato un’attività a tempo parziale, avrebbe potuto reintegrarsi nel mondo del lavoro non appena l’ultimo figlio avesse compiuto 16 anni. L’appellante principale sostiene invece che il contributo alimentare tiene già conto della sua attività lavorativa massima, comprendendo oltre al lavoro a tempo parziale anche quello accessorio come portinaia di uno stabile e che il leggero incremento di reddito possibile con un aumento dell’orario sarebbe comunque compensato dall’aumento del minimo di base esecutivo e del canone di locazione, che da fr. 720.– mensili passa dal 1° gennaio 1995 a fr. 1’072.–."}