{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:58", "Checksum": "1790e402c88d2f723322a00e8c90ace0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Giusta l'art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L'azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).\nIl Tribunale federale ha precisato che, ove il giudizio di divorzio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione. Una relazione adulterina, anche se di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste nonostante la separazione (DTF 114 II 116).\n3. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che la rottura del vincolo matrimoniale era dovuta anche a fattori oggettivi e che la grave violazione dei doveri coniugali a opera del marito non denota una colpa esclusiva. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità della disunione deve essere imputata solo all'attore, che già nell’estate 1985, prima della separazione di fatto dei coniugi, aveva commesso adulterio. Essa chiede pertanto in via principale la reiezione della petizione e la conferma della sentenza di separazione.\na) Al momento della pronuncia della separazione il Pretore aveva negato al marito il divorzio ritenendolo coniuge preponderantemente colpevole a motivo delle sue ripetute infedeltà in costanza di matrimonio. L’istruttoria condotta a quell’epoca non aveva tuttavia permesso di accertare se le infedeltà del marito erano una conseguenza della disunione coniugale o se ne erano l’origine. Nonostante tutti gli sforzi profusi dall’appellante principale nei propri allegati, non risulta infatti provato che il marito abbia abbandonato la famiglia nell’estate 1985 a causa di una relazione adulterina. Come correttamente osserva il Pretore nella sentenza impugnata, è arduo capire con quale nesso logico la moglie giunga a sostenere, nelle proprie conclusioni 6 giugno 1994, che il marito aveva avviato nell’estate 1985 una relazione con __________ __________. Nell’istruttoria esperita nella causa di separazione (inc. n. __________Pretura di Bellinzona) quest’ultima, conoscente dei coniugi, aveva testimoniato di aver dato in locazione nel novembre 1985 un appartamento di sua proprietà al marito, che le aveva confidato di avere una relazione con tale __________, pasticcera di __________ (verbale 14 aprile 1989). A prescindere dal fatto che la teste, per sua esplicita ammissione, aveva motivi di inimicizia con l’appellato a causa di una denuncia penale, quanto da lei riferito attesta tutt’al più l’esistenza di un’infedeltà coniugale nel novembre 1985, ma nulla consente di appurare per il periodo precedente al trasloco del marito. Per sua ammissione, questi ha lasciato l’abitazione coniugale a fine agosto 1985 (interrogatorio formale 7 novembre 1988, inc. __________). La teste __________ ha ammesso di aver avuto una relazione con l’attore dal maggio al settembre 1986, e di averlo ospitato in quel periodo nel proprio appartamento a __________ (deposizione 13 aprile 1989, inc. __________). Nel febbraio 1987 il marito ha iniziato una relazione con __________, con cui vive dal settembre 1987 (deposizione __________ 13 aprile 1989; interrogatorio formale 7 novembre 1988). Egli non ha contestato di aver pernottato una volta da __________, sostenendo però di aver dormito da solo, mentre ammette di aver iniziato la relazione con __________ nel febbraio 1987. Come correttamente esposto dal Pretore, la deposizione di __________ __________ e __________ __________, sorelle dell’appellante principale, non soccorre la tesi dell’adulterio causale alla disunione, poiché le testi si sono limitate a riportare quanto riferito dalla sorella sull’infedeltà del di lei marito (cfr. verbali __________ 12 luglio 1989, __________ 28 gennaio 1994), e le loro deposizioni non hanno pertanto valore di prova, non essendo constatazioni dirette di fatti, come correttamente esposto dal Pretore. La teste __________ __________ ha deposto di aver conosciuto l’attore, presentatogli da __________ __________i, “tanti anni fa, mi sembra 10-12 anni fa” e ha riferito di aver avuto l’impressione “da come parlavano i due” che __________ e __________ avessero una relazione (verbale 28 gennaio 1994)."}