{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-120_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17309&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13c4b60a50adb40a7501c78bf97fed03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:58", "Checksum": "1790e402c88d2f723322a00e8c90ace0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.1996 11.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 febbraio 1993 da\n|\n|\n__________ __________, __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dalla lic. jur. __________, studio legale dott. __________ __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso (recte: l’appello) del 26 agosto 1994 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 1° luglio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna;\n2. Se deve essere accolto il ricorso (recte: l’appello) adesivo del 27 settembre 1994 introdotto da __________ contro la medesima sentenza;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ (1956) e __________ nata __________ (1954) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1977. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1978) e __________ (1980). Il marito è docente di __________, la moglie ha lavorato a metà tempo come impiegata, da ultimo presso la __________. Nell’agosto 1985 __________ ha lasciato l’abitazione coniugale e il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al Pretore di Bellinzona è decaduto infruttuoso il 2 ottobre 1985. __________ ha promosso con petizione 11 novembre 1985 azione di separazione per tempo indeterminato, alla quale si è opposto il marito con azione riconvenzionale intesa a ottenere la pronuncia del divorzio per colpa esclusiva della moglie. Un tentativo di ripresa della vita in comune, avvenuto nel gennaio 1986 nelle more della procedura, non ha avuto esito e i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande a giudizio. Statuendo il 6 novembre 1989, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha assegnato i figli __________ e __________ alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.– più assegni familiari per ogni figlio e di fr. 1’210.– per la moglie, da adeguare all’indice del costo della vita e infine ha pronunciato la separazione dei beni. La domanda riconvenzionale del marito, ritenuto coniuge preponderantemente colpevole della disunione, è stata invece respinta; la tassa di giustizia di fr. 1’800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice un’indennità di fr. 3’500.– per ripetibili.\nB. __________ ha introdotto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna un’azione di divorzio con petizione 2 febbraio 1993. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio __________ ha chiesto la conferma dell’affidamento dei figli alla madre e del proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, così come già stabilito dal giudice della separazione. __________ si è opposta alla petizione con la risposta 31 marzo 1993, sostenendo che l’attore portava l’esclusiva responsabilità della disunione e che essa era disposta a riprendere la vita coniugale. Nella replica 27 aprile 1993 e nella duplica 7 giugno 1993 le parti hanno mantenuto le proprie tesi. Ultimata l’istruttoria i coniugi hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e con le rispettive conclusioni scritte hanno ribadito le domande a giudizio proposte con i propri allegati di petizione e risposta.\nC. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi con sentenza 1° luglio 1994. Egli ha regolato le conseguenze accessorie confermando quanto a suo tempo stabilito dal giudice della separazione per i figli, ossia l’affidamento alla madre con diritto di visita del padre e un contributo alimentare mensile di fr. 500.– per ogni figlio oltre assegni familiari, e ha assegnato alla convenuta una pensione alimentare ai sensi dell’art. 151 CC di fr. 1’210.– mensili fino al 30 aprile 1996, entrambi i contributi essendo da adeguare all’indice del costo della vita. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico del marito in ragione di 1/3 e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria ma tenuta a rifondere all’attore un’indennità di fr. 2’000.– per ripetibili.\nD. __________ con ricorso (recte: appello) del 26 agosto 1994 propone che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di confermare la sentenza di separazione del 6 novembre 1989. In via subordinata essa postula in caso di pronuncia del divorzio un contributo alimentare complessivo mensile di fr. 2’500.–, di cui fr. 500.– oltre l’assegno familiare per ogni figlio e fr. 1’210.– per sé vita natural durante, da adeguare in base all’indice valido nel settembre 1989.\nE. Nelle osservazioni 27 settembre 1994 __________ ha proposto la reiezione dell’appello e con ricorso (recte: appello) adesivo chiede in riforma della sentenza litigiosa la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° luglio 1994, subordinatamente la riduzione a fr. 210.– fino al 31 dicembre 1994.\nF. __________ ha chiesto di respingere l’appello adesivo nelle sue osservazioni 26 ottobre 1994.\nConsiderato\nin diritto:\n1. In via preliminare va rilevato che le “precisazioni” inoltrate il 31 ottobre 1994 da __________ alle osservazioni sull’appello adesivo presentate il 26 ottobre 1994 dall’appellante sono irricevibili, non essendo previste dalla procedura.\nI. Sull’appello principale"}