6000.– mensili compresi gli interessi ipotecari retroattivamente dal 1° luglio 1993 (loc. cit.). La maggior soccombenza del marito, ancorché non totale come pretende la moglie (che soccombe in parte sull’ ammontare del contributo e appieno sulla provvigione ad litem), giustifica pertanto di suddividere gli oneri di prima sede in ragione di un terzo a carico della moglie e di due terzi a carico del marito, che rifonderà alla moglie un’indennità ridotta di fr. 2000.– per ripetibili. 13. Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri dell’appello adesivo sono ripartiti nella stessa proporzione dei costi di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).