A prescindere dalla questione di sapere se spese professionali giustifichino un diverso riparto dell’eccedenza (o se tali spese non rientrino piuttosto nel fabbisogno del singolo coniuge), in concreto non è dato a divedere se e in che misura l’appellante beneficiasse per ragioni professionali, a fine mese, di una somma maggiore rispetto a quella spettante alla moglie. Mancando qualsiasi elemento di valutazione, non è possibile nemmeno derogare al principio testé accennato e suddividere l’eccedenza in parti disuguali. 5. Nelle sue richieste di giudizio l’appellante propone che sia annullato anche l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di fr.