Ora, secondo il Tribunale federale la suddivisione a metà dell’eccedenza può essere evitata solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità del reddito al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). A prescindere dalla questione di sapere se spese professionali giustifichino un diverso riparto dell’eccedenza (o se tali spese non rientrino piuttosto nel fabbisogno del singolo coniuge), in concreto non è dato a divedere se e in che misura l’appellante beneficiasse per ragioni professionali, a fine mese, di una somma maggiore rispetto a quella spettante alla moglie.