300.– mensili riconosciuto alla moglie dal primo giudice. Certo, egli sostiene che l’attrice non ha dimostrato l’aggra-vio, ma il fatto che l’autorità fiscale non abbia ancora disgiunto le partite fiscali dei coniugi (sopra, consid. 2c) non significa – e da lungi – che la moglie vada esente da imposta. Il Pretore ha ritenuto che l’attrice, divenuta soggetto fiscale autonomo con l’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione, dovrà presumibilmente versare almeno fr. 300.– mensili per l’imposta cantonale e comunale (per l’imposta federale diretta vigeva, fino al 31 dicembre 1994, l’art. 22 lett. d seconda frase DIFD).