A prescindere dal fatto che sarebbe stata se mai la figlia a vivere presso parenti (nella fattispecie: la madre) e non il contrario, l’appellante dimentica che fino a gennaio del 1994 il Pretore ha imputato alla moglie un reddito di fr. 500.– mensili percepito proprio dalla figlia (decreto, pag. 4 in fondo). Pretendere, in tali circostanze, di ridurre il minimo vitale della moglie sotto i fr. 1025.– mensili non è serio. Già a un primo esame l’appello non ha, su questo punto, alcuna consistenza. b) Il Pretore ha calcolato nel fabbisogno della moglie una spesa di fr. 200.– mensili per il riscaldamento elettrico dell’abita-zione coniugale.