4653.– mensili per il 1993 e in fr. 4521.– per il 1994, compresi in entrambi i casi gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale (decreto, pag. 5). a) Il convenuto sostiene dapprima che il minimo vitale del diritto esecutivo dev’essere ridotto da fr. 1025.– a fr. 925.– men-sili (minimo “per persona singola che vive presso parenti” nell’accezione della tabella edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti), per lo meno fin quando la figlia maggiorenne ha alloggiato nell’abitazione coniugale (inizio febbraio 1994: decreto, pag. 4). La tesi non può essere seguita. A prescindere dal fatto che sarebbe stata se mai la figlia a vivere presso parenti (nella fattispecie: