Tale principio, che il giudice deve considerare d’ufficio in virtù del diritto federale, può trovare applicazione nel caso specifico – senza creare ammanchi – a decorrere dal 1° gennaio 1994. È opportuno perciò rivalutare il fabbisogno minimo del marito, vicedirettore di banca, a fr. 4986.– per il 1994. Rimane inteso che di analogo beneficio dovrà fruire, nel rispetto della parità di trattamento, anche la moglie (v. in seguito, consid. 9c). 3. L’appellante critica dipoi l’ammontare del fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 4653.– mensili per il 1993 e in fr.