La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che il fabbisogno determinato ai fini di una causa di stato non si identifica necessariamente con il minimo vitale del diritto esecutivo: in condizioni finanziarie favorevoli si giustifica di tenere conto anche del buon livello di vita e di maggiorare il fabbisogno minimo di un 20% (DTF 114 II 304 con riferimenti; cfr. anche Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 10 ad art. 152 CC). Tale principio, che il giudice deve considerare d’ufficio in virtù del diritto federale, può trovare applicazione nel caso specifico – senza creare ammanchi – a decorrere dal 1° gennaio 1994.