1985 pag. 93 in alto; I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 nella causa C. contro C., consid. 3e). La censura di temerarietà formulata dall’ attrice è, al riguardo, fuori luogo. g) Il fabbisogno minimo del marito, valutato secondo i parametri del diritto esecutivo, ammonta in conclusione a fr. 4090.– mensili per il 1993 e fr. 4155.– mensili per il 1994 (fr. 4013.–rispettivamente fr. 4078.– calcolati dal Pretore, più fr. 77.30 di interessi passivi). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che il fabbisogno determinato ai fini di una causa di stato non si identifica necessariamente con il minimo vitale del diritto esecutivo: