Le spese di acqua, elettricità, telefono e così via sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la tabella edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti, già menzionata). Non è il caso di aggiungerle ulteriormente, se non nella misura in cui si riconducano all’eser-cizio di una professione. Nell’appello il convenuto si prevale dell’uso del telefono “anche per lavoro” (pag. 4 in alto), ma a parte che ciò non è mai stato fatto valere prima (in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tale affermazione non è stata resa per nulla verosimile.