Intanto i co-sti asseriti non sono stati resi verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono ammesse in aggiunta al fabbisogno minimo solo ove si riconducano a necessità oggettive (per esempio a esigenze professionali). In concreto l’appel-lante ha invocato non meglio precisati compiti di rappresentanza (riassunto scritto allegato al verbale del 26 settembre 1994, pag. 2), senza però renderli verosimili e ammettendo anzi che, per quanto riguarda le trasferte, la banca gli rimborsa le spese (verbale dell’8 febbraio 1994, pag. 3 in alto). L’esercizio del diritto di visita, a sua volta, non richiede necessariamente l’uso dell’autovettura.