– mensili (anche ammettendo un moltiplicatore comunale, nemmeno reso verosimile, del 90%). Certo, nel frattempo il reddito del marito è aumentato, ma sono mutate anche le basi di calcolo, poiché in pendenza di separazione durevole a norma dell’art. 145 CC le partite fiscali dei coniugi vengono disgiunte – quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – a decorrere dall’introduzione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 10 cpv. 1 e 99 cpv. 1 lett. a LT nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1994). Il coniuge che non vive con figli minorenni non può, ad ogni modo, fruire dell’aliquota più favorevole (quella dei coniugati: art. 36bis vLT).