Indennità aggiuntive al fabbisogno minimo si giustificano esclusivamente, per maggiore usura di indumenti, nel caso di “personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di com-mercio” (da fr. 20.– a fr. 50.– mensili: tabella citata, punto 2.4.2). L’appellante non rientra in simili categorie di persone. Del tenore di vita si terrà conto, per il resto, aumentando del 20% l’ammontare del suo fabbisogno minimo (consid. 2g). c) Il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo dell’appel-lante un onere fiscale di fr. 1300.– mensili (decreto, pag. 4). Il convenuto definisce tale importo insufficiente, chiedendone l’aumento a fr. 1458.– mensili. La censura manca di qual-siasi motivazione.