Gli atti però non danno alcuna indicazione al riguardo. Certo, nelle sue condizioni di reddito l’appellante non può essere costretto a vivere con il minimo del diritto esecutivo (DTF 114 II 393). Di ciò si terrà conto nondimeno, come si dirà in appresso, con una maggiorazione globale del 20% (consid. 2g). b) L’appellante rivendica un’indennità di fr. 200.– mensili “per le spese accresciute di abbigliamento e cura del vestiario”, negatagli dal Pretore. La richiesta non può essere accolta. Indennità aggiuntive al fabbisogno minimo si giustificano esclusivamente, per maggiore usura di indumenti, nel caso di “personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di com-mercio” (da fr.