{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n– fabbisogno mensile della moglie nel gennaio 1994: fr. 5185.– (idem);\n– fabbisogno mensile della moglie dal febbraio 1994: fr. 4905.– (idem).\n– fabbisogno della figlia: fr. 800.– (indiscusso);\nEccedenza nel 1993:\nfr. 9900.– + fr. 830.– ./. fr. 4090.– ./. fr. 4853.– ./. fr. 800.– = fr. 987.–\nEccedenza nel gennaio 1994:\nfr. 12 107.– + fr. 830.– ./. fr. 4986.– ./. fr. 5185.– ./. fr. 800.– = fr. 1966.–\nEccedenza dal 1° febbraio 1994:\nfr. 12 107.– + fr. 330.– ./. fr. 4986.– ./. fr. 4905.– ./. fr. 800.– = fr. 1746.–\n– Contributo per la moglie nel 1993:\nfr. 4853.– + fr. 493.– (metà eccedenza) = fr. 5345.– (arrotondati)\n– Contributo per la moglie nel gennaio 1994:\nfr. 5185.– + fr. 983.– (metà eccedenza) = fr. 6168.–\n(limitato a fr. 6000.– in conformità alla richiesta di giudizio)\n– Contributo per la moglie dal 1° febbraio 1994:\nfr. 4905.– + fr. 873.– (metà eccedenza) = fr. 5780.– (arrotondati).\n11. L’appellante adesiva si duole della circostanza che il Pretore le ha negato una provvigione ad litem di fr. 4000.– (decreto, pag. 7). Essa definisce abusivo il comportamento del marito, che avrebbe donato all’amica valori ingenti mentre obbligherebbe lei medesima a “consumare i (...) pochi risparmi” per sopperire alle spese di causa (pag. 7). L’argomentazione non è pertinente. Presupposto per ottenere una provvigione ad litem – sia essa ancorata all’art. 163 CC (come ritiene il Pretore) o all’art.159 (come assevera una parte della dottrina: Bräm in: Zürcher Kom-mentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 con rinvii) – non è il contegno più o meno rimprovevole dell’uno o dell’altro coniu-ge, ma il fatto che il richiedente sia sprovvisto di mezzi sufficienti per affrontare una causa non priva di possibilità di buon esito e che il coniuge sia in grado di fornirgli tali mezzi (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 con rinvii). Nella fattispecie l’appellante adesiva non solo ha risparmi di oltre fr. 10 000.– depositati presso __________ __________ a __________ (decreto, pag. 7), ma dispone a fine mese di un margine rilevante (l’ammontare della mezza eccedenza) con il quale può agevolmente finanziare il processo. Non si può dire quindi ch’essa non abbia mezzi sufficienti per stare in lite.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n12. L’appellante adesiva insorge anche contro gli oneri processuali di prima sede, chiedendo che siano posti interamente a carico del marito e che quest’ultimo sia tenuto a rifonderle almeno fr. 4000.– per ripetibili. Il dispositivo di prima sede deve essere modificato già per tener conto dell’attuale pronunciato. L’appello principale infatti, pur censurando a ragione due punti del decreto (reddito del marito nel 1994 e interessi passivi: consid. 1 e 2f), non osta a che il contributo alimentare per la moglie fissato dal primo giudice sia aumentato in parziale accoglimento dell’appel-lo adesivo (provvisto di buon diritto sul reddito del marito nel 1993 e sul carico fiscale della moglie: consid. 7a e 9a). Davanti al Pretore il marito aveva offerto alla moglie, per finire, un contributo mensile di fr. 1800.– più il pagamento degli interessi oneri ipotecari (riassunto scritto allegato al verbale del 26 settembre 1994). La moglie aveva chiesto un contributo di fr. 6000.– mensili compresi gli interessi ipotecari retroattivamente dal 1° luglio 1993 (loc. cit.). La maggior soccombenza del marito, ancorché non totale come pretende la moglie (che soccombe in parte sull’ ammontare del contributo e appieno sulla provvigione ad litem), giustifica pertanto di suddividere gli oneri di prima sede in ragione di un terzo a carico della moglie e di due terzi a carico del marito, che rifonderà alla moglie un’indennità ridotta di fr. 2000.– per ripetibili.\n13. Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri dell’appello adesivo sono ripartiti nella stessa proporzione dei costi di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).\nPer questi motivi\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\nI. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è respinto.\nII. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 60.–\nfr. 360.–\nsono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.\nIII. L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:\n3. __________ è condannato a versare alla moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi anticipatamente entro il 27 di ogni mese:\na) fino al 31 dicembre 1993:\nfr. 5345.– per la moglie stessa e\nfr. 800.– per la figlia __________;\nb) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994:\nfr. 6000.– per la moglie stessa e\nfr. 800.– per la figlia __________;\nc) dal 1° febbraio 1994:\nfr. 5780.– per la moglie stessa e\nfr. 800.– per la figlia __________.\nL’onere ipotecario gravante l’abitazione coniugale è compreso nel contributo per la moglie.\nIl contributo per la figlia comprende l’assegno familiare.\nPer il resto il decreto impugnato è confermato.\nIV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 60.–\nfr. 360.–\ngià anticipati dall’appellante adesiva, sono posti a suo carico per un terzo e per due terzi a carico della controparte, che rifonderà all’appellante adesiva fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.\nV. Intimazione:\n– avv. __________, __________;\n– avv. __________, __________.\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La Segretaria"}