{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L’onere fiscale di fr. 1300.– mensili stimato dal Pretore è contestato dall’appellante adesiva, la quale ne chiede la riduzione a fr. 800.– mensili con l’argomento “che il reddito imponibile del marito sarà di circa fr. 45 000.–” (memoriale, pag. 3). Quest’ultima premessa non è sufficientemente motivata. La circostanza che in concreto il guadagno netto del marito sia all’incirca di fr. 145 000.– annui (nel 1994), che il contributo alimentare per la moglie si aggiri sui fr. 70 000.– annui (infra, consid. 10) e quello per la figlia è di fr. 9600.– ancora non rende verosimile un reddito imponibile di appena fr. 45 000.–. L’onere fiscale stimato dal Pretore corrisponde, per sommi capi, a un reddito annuo imponibile di fr. 55 000.– per l’imposta cantonale e comunale, rispettivamente a un reddito imponibile di fr. 110 000.– annui per l’imposta federale diretta (fino al 31 dicembre 1994 – come si è accennato – i contributi alimentari non potevano essere dedotti dal red-dito: sopra, consid. 3c). Ciò posto, non soccorrono le premesse per ridurre l’importo di fr. 1300.– mensili valutato dal primo giudice.\nc) Sostiene l’appellante adesiva che al marito non andrebbe riconosciuto il minimo vitale del diritto esecutivo per persone singole che vivono presso parenti (fr. 985.–), ma la metà del minimo vitale per “coniugi o parenti che formano un’unione domestica” (un mezzo di fr. 1370.–: tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, già citata). Se non che, l’appellante si è limitata a rendere verosimile che il marito vive e abita insieme con un’amica. Ammesso – ma non concesso, già per il tenore di vita della famiglia – che il marito possa essere ridotto a vivere con un minimo esistenziale di fr. 685.– mensili, l’appellante adesiva non ha reso verosimile che il marito e la convivente formino “un’unione domestica” alla stessa stregua di due coniugi o di due parenti. Anche in proposito non v’è quindi ragione per modificare il decreto del Pretore.\n9. Con riferimento al suo proprio fabbisogno minimo, l’appellante adesiva contesta sia l’onere fiscale sia il costo dell’alloggio (interessi ipotecari).\na) Quanto all’onere fiscale, essa fa valere che l’importo di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore (decreto, pag. 5) è insufficiente e deve essere portato a fr. 500.–, “considerato che il reddito imponibile sarà di circa fr. 42 000.–”. La rivendicazione è fondata. Anche ammettendo infatti – con il marito (osservazioni all’appello adesivo, pag. 4 in fondo) – che l’attrice potrà dedurre dal contributo alimentare a suo favore gli interessi ipotecari, il reddito imponibile di fr. 42 000.– annui appare tutt’altro che inverosimile. Si giustifica pertanto di aumentare a fr. 500.– mensili l’onere fiscale da inserire per questo titolo nel fabbisogno dell’appellante adesiva.\nb) Il Pretore ha accertato l’ammontare degli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale in fr. 2600.– mensili fino al 31 dicembre 1993, in fr. 2400.– mensili dal 1° al 31 gennaio 1994 e in fr. 2120.– mensili dopo di allora (decreto, pag. 5). L’appellante adesiva non ridiscute tali somme, ma pretende che il giudice fosse vincolato all’importo di fr. 2817.– mensili ammesso dal marito (riassunto scritto allegato al verbale della discussione finale del 26 settembre 1994). Il fatto è che il marito non ha riconosciuto la cifra di fr. 2817.– in astratto: egli ha (giustamente) inserito l’ammontare dell’in-teresse ipotecario nel fabbisogno della moglie, salvo indicarne erroneamente l’ammontare. Nella misura in cui si prevale di tale sbaglio, l’appellante adesiva abusa dei propri diritti e la sua pretesa non può trovare tutela. Per gli stessi motivi è escluso che sia aumentata a fr. 2817.– la somma a suo favore per l’onere ipotecario di ottobre 1993 (dispositivo n. 4 del decreto impugnato). Fuori luogo è infine la proposta di calcolare l’interesse in base a un saggio fisso del 5.5% annuo (appello adesivo, pag. 6). La regolamentazione di un assetto provvisionale ha per sua natura indole transitoria: nulla osta a un suo adeguamento ove l’una o l’altra spesa dovesse modificarsi in modo relativamente considerevole e duraturo verso l’alto o verso il basso.\nc) Come si è illustrato dianzi (consid. 2g), per il 1994 anche la moglie deve beneficiare del buon tenore di vita familiare. Il principio della parità di trattamento impone pertanto di mag-giorare il suo fabbisogno minimo nella stessa misura riconosciuta al marito (20%). Con una riserva, riguardante il costo dell’alloggio: nel fabbisogno della moglie figurano infatti spese di abitazione per complessivi fr. 2400.– dal 1° al 31 gennaio 1994 e fr. 2120.– dopo di allora, senza contare gli oneri di manutenzione. Pur considerando che la casa di __________ ospita anche la figlia __________, tali importi offendono il precetto di uguaglianza se paragonati con il canone di locazione riconosciuto al marito (fr. 1145.– mensili nell’area urbana di __________). Su tali importi la maggiorazione del 20% non è pertanto giustificata. Ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere rivalutato in fr. 5185.– dal 1° al 31 gennaio 1994 (fr. 4721.– più il 20% su fr. 2321.–) e in fr. 4905.– dopo di allora (fr. 4441.– più il 20% su fr. 2321.–).\n10. Il quadro economico della famiglia si presenta, in sintesi, come segue:\n– reddito mensile del marito nel 1993: fr. 9900.– (consid. 7a);\n– reddito mensile del marito nel 1994: fr. 12 107.– (consid. 1);\n– reddito mensile della moglie fino al gennaio 1994: fr. 830.–\n(non contestati: decreto, pag. 4 e 6);\n– reddito mensile della moglie dal febbraio 1994: fr. 330.–\n(non contestati: decreto, loc. cit.);\n– fabbisogno mensile del marito nel 1993: fr. 4090.– (consid. 2g);\n– fabbisogno mensile del marito nel 1994: fr. 4986.– (idem);\n– fabbisogno mensile della moglie nel 1993: fr. 4853.– (consid. 9c);"}